Comitato di Quartiere Campoleone

Statuto

Articolo 1

Con approvazione in una assemblea generale dei cittadini, è costituito il “Comitato di Quartiere Campoleone”, che nel prosieguo del presente Statuto, per ragioni di brevità, sarà chiamato semplicemente “Comitato”.
Il Comitato ha sede in Campoleone (Aprilia-Lanuvio) ed opera entro i limiti territoriali indicati nell’allegata planimetria.

Articolo 2

Ispirandosi a valori e principi universali, il Comitato si propone di contribuire – sia pur nei modesti limiti della sua circoscritta realtà locale – alla difesa, al sostegno e alla crescita dei valori dell’Uomo, considerato l’elemento essenziale della Società e, allo stesso tempo, all’obiettivo finale di qualsiasi organizzazione sociale.

Il Comitato considera diritto-dovere fondamentale di ciascun cittadino quello di concorrere al miglioramento della vita sociale, sia pure secondo le proprie possibilità ed in forma libera e volontaria,

secondo tale ottica, il Comitato:

  1. Non persegue fini di lucro;
  2. È autonomo da pubblici poteri, partiti politici, movimenti e terzi in genere;
  3. Propugna l’effettivo pluralismo, rifiutando ogni discriminazione di carattere etnico, ideologico, politico-amministrativo e/o confessionale riconducibile alle diverse origini o situazioni di ciascuno;

in concreto, il comitato intende costituire un momento di convergenza e di confronto a disposizione degli abitanti della zona nonché uno strumento di raccordo unitario e di supporto fra i loro interessi collettivi e le sedi istituzionali.

Per svolgere tale sua duplice funzione, il Comitato stesso:

  1. coinvolge i cittadini nell’esame delle problematiche di carattere generale e trasmette alle sedi competenti proposte risolutive, conformi a criteri di gestione ottimale delle risorse, nell’intento di far assumere nei tempi e nei modi più opportuni i provvedimenti necessari;
  2. stimola incontri e scambi di conoscenze ed esperienze di carattere socioculturale ed organizza le attività connesse anche in merito all’utilizzazione del tempo libero;
  3. promuove e sostiene qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile che sia realizzata in proprio od in collaborazione o con il patrocinio di Enti, Istituti o Associazioni private che abbiano scopi similari, affini e complementari.

Articolo 3

Sono Organi del Comitato:

  1. l’Assemblea generale dei cittadini;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l’Economo;
  5. il Segretario;
  6. il Revisore.

Articolo 4

L’Assemblea generale dei cittadini è composta da tutti gli abitanti della zona e da coloro che nella zona stessa possiedono immobili o vi esplicano qualsiasi regolare attività.

L’Assemblea generale:

  1. stabilisce le linee programmatiche del Comitato;
  2. stabilisce il numero dei componenti del Consiglio direttivo stesso e li elegge;
  3. elegge il Revisore;
  4. approva, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, modifiche statutarie.

Salvo sua diversa determinazione l’Assemblea generale è presieduta dal Presidente, mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario.

L’Assemblea generale, inoltre, nomina tre scrutatori i quali, collegialmente, costituiscono la Commissione verifica poteri cui compete sancire il diritto di partecipazione all’Assemblea stessa e garantire il diritto e le operazioni di voto.

L’Assemblea generali si riunisce in forma ordinaria almeno una volta l’anno e, in forma straordinaria, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente del Comitato o la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri eletti.

Gli avvisi di convocazione sono disposti dal Presidente ed affissi a cura del Segretario almeno sette giorni prima della data di riunione in luoghi ben visibili.

In prima convocazione, l’Assemblea generale è valida con l’intervento della maggioranza semplice dei cittadini aventi diritto al voto; in seconda convocazione, mezz’ora dopo, qualunque sia il loro numero.

Per qualsiasi decisione ordinaria è sufficiente la maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.

Articolo 5

Il Consiglio Direttivo  è composto fino ad un massimo di 30 (trenta) Consiglieri e dal Presidente, tutti eletti dall’Assemblea generale, fra i cittadini che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma dell’Articolo precedente, hanno diritto di voto nell’Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, senza particolari formalità, almeno sei volte l’anno. Su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, presentata con uno schema di ordine del giorno, il Presidente convoca entro i 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della richiesta stessa il Consiglio Direttivo, che dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni successivi.

Per lo svolgimento delle attività connesse agli scopi istituzionali del Comitato, il consiglio direttivo:

  1. elegge nel proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, l’Economo ed il Segretario;
  2. attua le indicazioni dell’Assemblea mediante opportune iniziative;
  3. definisce le modalità per la raccolta e per la gestione dei fondi; approva il rendiconto economico, predisposto dall’Economo e verificato dal Revisore, entro il mese di febbraio di ogni anno.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste, a titolo consultivo, il Revisore.
Possono inoltre partecipare, sempre a titolo consultivo, i Consiglieri Onorari. La qualifica di Consigliere Onorario è conferita, fino ad un massimo di 5 (cinque), a persone di riconosciute benemerenze, che abbiano contribuito fattivamente, in passato, alle finalità del Comitato e che desiderano continuare a collaborare.
L’iscrizione dei Consiglieri Onorari, nell’apposito libro, è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, al quale sono devoluti i relativi adempimenti, dalla preventiva richiesta di gradimento alla comunicazione di avvenuta iscrizione.
È infine previsto il riconoscimento della qualifica di Consigliere Onorario “alla memoria” nei riguardi di persone non più in vita che abbiano contribuito al progresso e all’animazione sociale della zona. Tale riconoscimento, senza alcun limite, è proposta in via eccezionale dal Presidente per conto del Consiglio Direttivo e richiede l’approvazione dell’Assemblea generale.

Si cessa di far parte del Consiglio Direttivo:

  1. per dimissioni;
  2. per trasferimento o perdita di interessi nella zona;
  3. per decadenza, dopo tre assenza ingiustificate consecutive alle riunioni;
  4. per esclusione dovuta a gravi motivi o comportamenti contrastanti con i principi e con gli scopi sociali. L’esclusione è pronunciata dal Consiglio, a suo insindacabile giudizio, con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei componenti.

In caso di vacanza verificatasi per qualsiasi motivo, subentrano nella carica i primi dei non eletti e, in mancanza, potranno essere scelti mediante cooptazione altri Consiglieri fino alla prossima Assemblea generale che potrà convalidare la scelta o procedere a nuove elezioni.

Articolo 6

Il Presidente:

  1. ha la firma sociale e la rappresentanza legale del Comitato;
  2. convoca e presiede, di norma, l’Assemblea, ed il Consiglio Direttivo, stabilendo gli argomenti da esaminare;
  3. rende effettive le decisioni dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo e vigila sul rispetto delle iniziative assunte;
  4. assume, in caso d’urgenza, tutte le iniziative ritenute necessarie con riserva di riferirne al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

In caso di temporaneo impedimento, le funzioni del Presidente saranno assolte dal Vice Presidente o, in assenza di questi, da altro componente il Consiglio Direttivo espressamente delegato dal Presidente.

Articolo 7

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, mantiene aggiornati i libri sociali svolge le mansioni di segretaria riguardo ogni attività associativa del Comitato e sottoscrive i verbali delle riunioni insieme al Presidente.

Articolo 8

L’Economo cura la gestione amministrativa del Comitato, prepara i bilanci, tiene i rapporti bancari e, su delega del Presidente, può avere la firma sociale per i soli aspetti finanziari.

Articolo 9

Il Revisore ha funzioni di garanzia: verifica la regolarità della tenuta dei libri, la contabilità ed i bilanci e presenta all’assemblea generale una breve relazione sul consuntivo annuale.

Articolo 10

Il Comitato finanzia la propria attività con contributi od elargizioni fatte da qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda concorrere al perseguimento delle proprie finalità nonché con ogni altro introito derivante dalle attività associative.

Articolo 11

La gestione del Comitato compete al Consiglio Direttivo.
L’esercizio finanziario copre il periodo 1° Gennaio – 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 12

La durata del Comitato è indeterminata. Tuttavia, si può procedere al suo scioglimento:

  1. nel caso in cui vengano a mancare le condizioni per il perseguimento degli scopi sociali;
  2. quando vengano a mancare i mezzi finanziari indispensabili per il mantenimento dell’organizzazione.

In ogni caso, lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea generale con il pronunciamento favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti che devono, comunque, rappresentare almeno il cinquanta per cento dei cittadini aventi diritto di voto.

Articolo 13

Tutte le cariche durano due esercizi sociali e sono rinnovabili.
Le cariche medesime ed ogni compito o incarico ad esso connesso sono a titolo volontario e gratuito e possono essere assunti soltanto coloro che non operano presso associazioni od organismi incompatibili.

Articolo 14

Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere deliberate esclusivamente dall’Assemblea generale con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti.

Norme finali e transitorie

I

Il Comitato, fino a quando non disporrà di una propria sede, avrà recapito presso l’indirizzo del Presidente pro-tempore.

II

Avendo il Comitato assunto carattere intercomunale e nella prospettiva di dover anticipare la rielezione del Consiglio Direttivo, dispetto alla scadenza originariamente prevista, il Presidente ed i componenti in carica all’11 (undici) febbraio 1995 (millenovecentonovantacinque) svolgeranno le attività stabilite dal presente statuto sino all’apposita Assemblea generale che dovrà svolgersi entro il mese di ottobre p.v..